Allegato "B" al n. 25904/14075 di repertorio
Articolo 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE
1.1 La Fondazione Teatro alla Scala di Milano (di seguito, anche “Fondazione Teatro alla Scala”) ha tra gli scopi attribuiti dalla legge e dallo Statuto “la formazione dei quadri artistici e tecnici”.
1.2 Nell’intento di perseguire i fini anzidetti e di favorire la valorizzazione e la conservazione del proprio patrimonio artistico, storico e culturale, la Fondazione Teatro alla Scala di Milano promuove la costituzione della Fondazione “Accademia d’arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala” (di seguito la “Fondazione”).
1.3 La Fondazione, pur nell’autonomia giuridica e formale che le è propria, è costituita ed opera per il perseguimento di fini coerenti e compatibili con quelli della Fondazione Teatro alla Scala e, nelle aree di attività di cui al precedente art. 1.1, è strumento della Fondazione Teatro alla Scala per la realizzazione di tali finalità.
1.4 Concorrono alla costituzione della Fondazione, nella qualità di cofondatori, la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Milano, l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano che, con la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, costituiscono i Fondatori costituenti.
1.5 L’uso della locuzione “Teatro alla Scala” è consentito a tempo indeterminato su licenza della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.
Articolo 2
SEDE
2.1 La Fondazione ha sede in Milano con indirizzo in Via S. Marta n.18. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale viene deliberato dal consiglio di amministrazione.
2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.
Articolo 3
SCOPO
3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro.
3.2 La Fondazione, nel solco della tradizione artistica e culturale del Teatro alla Scala, persegue l'eccellenza nella formazione e nella ricerca nel campo delle discipline creative, performative e produttive del teatro d’opera, dello spettacolo, dell’arte, dei multimedia, oltreché delle scienze umane, naturali, economiche, storiche e politico-sociali ad esse collegate, sostenendo la formazione dei quadri artistici, tecnici e manageriali.
Costituendo un modello di struttura multidisciplinare, essa opera nei settori dell’alta formazione, dell’istruzione di ogni ordine e grado, della formazione professionale e della formazione continua, attraverso lo sviluppo di attività formative e di corsi, anche con riconoscimento legale, prestando speciale attenzione all’orientamento e all’inserimento professionale, e incoraggiando ogni iniziativa tesa a sviluppare e diffondere la conoscenza della cultura e delle arti dello spettacolo.
In tale quadro complessivo, promuove inoltre le attività di ricerca, produzione artistica e internazionalizzazione.
Essa si pone l’obiettivo di individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, attraverso un insegnamento in grado di garantire lo sviluppo delle loro potenzialità e capacità individuali, assicurando una preparazione di elevato livello culturale, tecnico, artistico, scientifico e professionale e promuovendo la cultura dell’inclusione e i valori della parità di genere.
La Fondazione opera in ambito nazionale e internazionale, in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, e in collaborazione sinergica con il Teatro alla Scala, mettendo le proprie competenze al servizio della cultura, dell’arte e dell’economia del Paese con piena consapevolezza e assunzione della propria responsabilità culturale e sociale.
3.3 La Fondazione svolge le seguenti attività generali e specifiche organizzando le proprie strutture e servizi nel rispetto della normativa vigente.
A) Formazione universitaria, post-universitaria e ricerca scientifica, tecnologica, artistica di particolare interesse sociale attraverso:
B) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa – attraverso:
C) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato attraverso:
D) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
E) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
3.4 La Fondazione potrà inoltre svolgere ogni attività economica, finanziaria, commerciale, mobiliare o immobiliare, che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il perseguimento del suo scopo.
Articolo 4
PATRIMONIO
4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, così come indicata nell’atto costitutivo.
4.2 Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione.
4.3 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati, i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Articolo 5
ORGANI
5.1 Sono organi della Fondazione:
- l’Assemblea dei Fondatori attivi;
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
5.2 I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considereranno presenti ai fini della validità della costituzione dell’organo.
Articolo 6
ASSEMBLEA DEI FONDATORI
6.1 I Fondatori attivi costituiscono l’Assemblea dei Fondatori.
6.2 Sono Fondatori Attivi i soggetti intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione e gli altri enti pubblici con la qualifica di Fondatori alla data del 1° settembre 2008.
E' Fondatore Attivo ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori, a seguito di richiesta scritta e previo versamento dell'importo annualmente stabilito dall'assemblea dei Fondatori Attivi in sede di approvazione del bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione.
6.3 I Fondatori Attivi, per mantenere tale qualifica, sono tenuti a versare entro il 31 agosto di ogni anno il contributo di cui all'articolo 6.2. Qualsiasi altra eventuale erogazione a favore della Fondazione da parte dei Soci Fondatori attivi rientra, invece, nelle entrate di cui all’articolo 4.3.
Ai Fondatori Attivi è attribuito il diritto di recesso. Il recesso comunicato alla Fondazione dopo il 31 dicembre non libera il Fondatore Attivo dall'obbligo del versamento del contri-buto entro il 31 agosto successivo.
Nel caso in cui il versamento venisse versato in data posteriore al 31 agosto il consiglio di amministrazione può riattribuire la qualifica con effetto dal giorno del versamento.
6.4 L’Assemblea dei Fondatori Attivi ha esclusivamente i seguenti compiti:
a) nominare il Vice Presidente su proposta del Presidente;
b) nominare i componenti del Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 8.1;
c) nominare due componenti del Collegio dei Revisori;
d) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, su proposta del Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 9.2, fermo restando quanto previsto all’art. 7.8;
e) attribuire la qualità di membro Fondatore a terzi;
f) approvare il bilancio d’esercizio;
g) deliberare l’estinzione dell’Ente, fermo restando quanto previsto all’art. 7.8;
h) esprimere un parere non vincolante sugli indirizzi dell’attività della Fondazione così come definiti dal Consiglio di Amministrazione;
i) vigilare e controllare la gestione della Fondazione in ordine all’osservanza degli indirizzi di cui al precedente punto h);
l) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni;
m) nominare, se ritenuto opportuno, un Presidente Onorario (che potrà essere esclusivamente persona fisica che ha già ricoperto la carica di Presidente dalla Fondazione) con funzioni esclusivamente consultive non vincolanti e onorifiche, su richiesta di uno dei Fondatori Attivi.
La nomina avrà la durata stabilita dall'Assemblea dei Fondatori all'atto della stessa e non potrà comunque essere superiore a tre anni solari, e comunque cesserà con la decadenza del consiglio di amministrazione esistente all'atto della nomina.
Il Presidente Onorario non è un componente del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 7
Convocazione e quorum delle adunanze della Assemblea dei Fondatori Attivi
7.1 Ciascun Fondatore Attivo, persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore Attivo, sono rappresentati dal legale rappresentante dell’ente.
7.2 L’Assemblea dei Fondatori Attivi si raduna almeno due volte all’anno, e quando deve assumere delibere di propria competenza. In tali casi è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero su istanza di almeno un terzo dei Fondatori Attivi. L’Assemblea è convocata con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata o altra mail istituzionale, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza oltre al relativo ordine del giorno.
7.3 In caso di urgenza, la convocazione avviene a mezzo mail, con conferma di ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso.
7.4 Ciascun Fondatore Attivo, nel caso di impossibilità ad intervenire all’adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Fondatore Attivo. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.
7.5 L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di mancanza o impedimento dal Vice Presidente. In mancanza di questi, l’Assemblea sarà presieduta da altro Fondatore nominato dall’Assemblea.
7.6 L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per delega. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche in audio o videoconferenza o altro mezzo di comunicazione, indicato nell’avviso di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto ciò sia dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
In caso di necessità organizzative, su disposizione del Presidente è prevista la possibilità di svolgere le riunioni esclusivamente in videoconferenza (senza pertanto l'indicazione di un luogo fisico di convocazione), ferme restando le condizioni suddette.
7.7 L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti (personalmente o per delega), salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
7.8 Le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente sono approvate alla presenza di almeno tre quarti dei Fondatori Attivi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, comunque, con il consenso della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.
7.9 Delle adunanze dell’Assemblea dei Fondatori Attivi è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell’adunanza eventualmente nominato.
Articolo 8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero variabile di componenti da 5 a 12 (tra cui il Presidente e il Vice Presidente) in base alla preventiva determinazione del numero da parte della Fondazione Teatro alla Scala. Il Presidente è nominato da quest’ultima. Il Vice Presidente è nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente. Gli altri consiglieri sono nominati: dalla Fondazione Teatro alla Scala in numero tale (compresi Presidente e Vice Presidente) da garantire alla stessa la maggioranza del Consiglio), i rimanenti dall’Assemblea.
8.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.
8.3 Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte.
8.4 Il Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta si trovi a trattare di attività inerenti il comparto della formazione superiore di grado universitario autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), si riunisce in una composizione "estesa", intervenendo allo stesso, solo con funzione consultiva, il Direttore didattico, il rappresentante dei docenti e il Presidente della Consulta degli studenti, garantendo almeno una riunione all’anno secondo tale conformazione.
Articolo 9
POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli attribuiti dal presente Statuto all’Assemblea dei Fondatori.
9.2 Il Consiglio d’Amministrazione approva, entro il 31.7, il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo e formula le proposte di modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea.
9.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l’altro dirigere e coordinare, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati, l’attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali, fermo restando quanto previsto all’art. 3.3, lett. C, nonché le attività relative all’alta formazione, definite dal Consiglio Accademico, riguardanti la didattica, la ricerca, la produzione artistica e la terza missione.
9.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente. Si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta per iscritto almeno tre consiglieri con indicazione dell'ordine del giorno proposto. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l’indicazione degli argomenti da trattare.
9.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, o in mancanza, da altro consigliere designato dal Consiglio. La partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire anche in audio o videoconferenza o altro mezzo di comunicazione, indicato nell'avviso di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto ciò sia dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.
In caso di necessità organizzative, su disposizione del Presidente è prevista la possibilità di svolgere le riunioni esclusivamente in videoconferenza (senza pertanto l'indicazione di un luogo fisico di convocazione), ferme restando le condizioni suddette.
Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e con funzioni esclusivamente consultive e non vincolanti, anche il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario non è un componente del Consiglio di Amministrazione.
9.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, al Vice Presidente, o a singoli consiglieri, con facoltà di sub-delega a terzi.
Articolo 10
PRESIDENTE
10.1 Il Presidente, nominato dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala, ha la rappresentanza legale della Fondazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Fondatori Attivi e cura l’esecuzione delle delibere degli organi medesimi.
10.2 La rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio spetta altresì ai consiglieri ed ai procuratori a cui il Consiglio le abbia delegate, entro i limiti della delega.
10.3 Il Presidente potrà nominare, anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, un direttore generale, determinandone le facoltà e la remunerazione.
10.4 In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala ha la facoltà di dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione ovvero di provvedere alla sostituzione del Presidente.
Articolo 11
VICE-PRESIDENTE
11.1 Il Vice Presidente è nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente ai sensi dell’art. 6.4 a).
11.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di vacanza, assenza o impedimento.
11.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
Articolo 12
REVISORI DEI CONTI
12.1 Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, due dei quali nominati dall’Assemblea dei Fondatori Attivi e uno dalla Fondazione Teatro alla Scala.
12.2 Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
12.3 All’attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli artt. 2399 ss. del Codice Civile.
12.4 I Revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
12.5 Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
Articolo 13
ESERCIZIO FINANZIARIO
13.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
13.2 L’Assemblea approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio d’esercizio relativo all’esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
13.3 Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
13.4 Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea dei Fondatori che deve discuterlo.
13.5 Copia del bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, dovranno restare depositate nella sede della Fondazione, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea. I Fondatori Attivi possono prenderne visione.
Articolo 14
FUNZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE DI LIVELLO TERZIARIO
Esclusivamente per lo svolgimento di attività di alta formazione di livello terziario autorizzata dal MUR, la Fondazione si dota dei seguenti organi con le relative funzioni.
DIRETTORE DIDATTICO
Il Direttore didattico è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei professori.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra docenti o professionisti interni o esterni, con comprovata esperienza professionale di almeno 6 anni maturata in campo artistico, culturale, scientifico e gestionale, o con pregresse esperienze di direzione almeno biennali in istituzioni di alta cultura in campo artistico acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
Sovrintende al funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica dell’Accademia e vigila sulla corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti interni. Dà esecuzione al piano di indirizzo e alle iniziative di programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.
Assume, in caso di necessità e urgenza, gli atti e i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
Il Direttore esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti.
Il mandato del Direttore è triennale, rinnovabile.
CONSIGLIO ACCADEMICO
Il Consiglio Accademico è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di cinque fino a un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziare dell’istituzione.
Il Consiglio Accademico è presieduto dal Direttore didattico e composto da docenti e da almeno uno studente individuato dalla Consulta degli studenti.
Il Direttore didattico può inoltre nominare eventuali membri del Consiglio Accademico di comprovata esperienza per le finalità dell’alta formazione.
Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni, rinnovabili, e svolge i seguenti compiti:
Le riunioni possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione.
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione è costituito da tre componenti, uno interno e due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata esperienza professionale e aventi competenze differenziate, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione. I componenti sono scelti seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
È compito del Nucleo di Valutazione verificare l’aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati.
In particolare:
L’Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l’autonomia operativa, il diritto di acceso ai dati e alle informazioni, la pubblicazione e diffusione degli atti nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni, rinnovabili.
CONSULTA DEGLI STUDENTI
La Consulta degli studenti è un organismo elettivo costituita da studenti in rappresentanza degli iscritti ed è composta: da tre studenti ove siano iscritti fino a cinquecento studenti, da cinque studenti ove siano iscritti fino a mille studenti, da sette studenti ove siano iscritti fino a millecinquecento studenti, da nove studenti ove siano iscritti fino a duemila studenti.
La Consulta degli studenti nomina almeno uno dei suoi rappresentanti per la partecipazione al Consiglio Accademico. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Direttore didattico, al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
La Consulta degli Studenti esprime pareri sui regolamenti interni dell’Accademia per quanto concerne gli argomenti e le materie di sua pertinenza e su questioni comunque attinenti all’attuazione dei principi relativi al diritto allo studio, alla tutela degli iscritti, all’organizzazione dei servizi didattici.
La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza tra i propri membri il Presidente, rappresentante di riferimento dell’organo che rimane in carica per la durata del mandato della Consulta. Il Presidente della Consulta partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 8.4. Il Consiglio di Amministrazione assicurerà, nei limiti del proprio bilancio, i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
La Consulta degli Studenti dura in carica tre anni, rinnovabili.
Articolo 15
ESTINZIONE
15.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. La Fondazione si estingue con delibera dell’Assemblea dei Fondatori Attivi assunta con le modalità di cui all’art. 7.8.
15.2 In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano per essere destinato a scopi analoghi.
Articolo 16
NORMA FINALE
16.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni.
F.to LUCA BARASSI, notaio
Milano, 10 aprile 2024